Art. 6.

      1. Dopo l'articolo 586-quater del codice penale è inserito il seguente:

      «Art. 586-quinquies. (Corruzione di minorenne). - Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore degli anni quattordici, al fine di farla assistere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni».

 

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